L'Ente di Riscossione ha agito in giudizio per revocare la vendita di un immobile dal Debitore alla Controparte, sua moglie, a causa di un debito. La prima citazione, sebbene nulla per un vizio formale (mancanza di un avviso), non fu rinnovata, portando all'estinzione del primo processo. L'Ente ha poi notificato una nuova citazione. La Corte d'Appello ha ritenuto il diritto prescritto, sostenendo che la citazione nulla non avesse interrotto la prescrizione. La Corte di Cassazione, invece, ha stabilito che una citazione nulla, anche se non sanata, può comunque produrre l'effetto di interruzione della prescrizione se manifesta chiaramente la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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