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Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago)

15 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il principale sistema pensionistico pubblico italiano, gestito dall'INPS, a cui sono iscritti la maggior parte dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Cumulo Pensione e Redditi da Lavoro: INPGI si allinea all’INPS
Un giornalista pensionato contestava le trattenute sulla sua pensione effettuate dall'INPGI, basate su un regolamento interno che limitava il cumulo pensione e redditi da lavoro. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'INPGI. La Cassazione, invece, ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che anche per i giornalisti iscritti all'INPGI si applica la stessa disciplina di cumulabilità prevista per l'INPS. Questo significa che l'articolo del Regolamento INPGI che limitava il cumulo è illegittimo. La causa tornerà alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Decorrenza pensione di vecchiaia: il computo non retroagisce
Una lavoratrice chiedeva la liquidazione della prestazione previdenziale nella Gestione Separata, domandando di computare anche i precedenti versamenti eseguiti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria. I giudici di merito riconoscevano la decorrenza della prestazione a partire dal momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi (aprile 2007), nonostante l'istanza formale di computo fosse stata presentata solo nel maggio 2012. L'ente previdenziale ricorreva in Cassazione sostenendo che il trattamento non potesse retroagire a una data anteriore rispetto all'esercizio formale della facoltà di opzione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente: la decorrenza pensione di vecchiaia ottenuta tramite computo di contributi eterogenei non coincide con il perfezionamento dei requisiti, ma scatta solo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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Pensione e Lavoro: INPGI non può limitare il Cumulo reddito
Un giornalista pensionato ha contestato la decurtazione della sua pensione di anzianità applicata dall'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI). L'Istituto aveva applicato una propria norma regolamentare che prevedeva una riduzione della pensione in caso di svolgimento di attività lavorativa e percezione di redditi da lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, stabilendo che il Regolamento INPGI non poteva derogare alle leggi nazionali sul Cumulo pensione e reddito da lavoro. Queste leggi si applicano sia all'INPS sia agli enti di previdenza sostitutiva come l'INPGI. Il ricorso dell'INPGI è stato rigettato, confermando il diritto del giornalista a ricevere la pensione senza decurtazioni.
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Giornalista vs INPGI: Diritto al Cumulo Pensione e Reddito da Lavoro
Un giornalista pensionato ha contestato la decurtazione della sua pensione da parte dell'INPGI, che aveva ridotto l'importo a causa del suo continuo svolgimento di attività lavorativa e percezione di redditi. L'INPGI si basava sul proprio regolamento che limitava il cumulo pensione e reddito da lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, stabilendo che la disciplina sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro per gli iscritti all'INPGI deve essere la stessa prevista per l'INPS. Questo significa che il regolamento INPGI che prevedeva la decurtazione è stato disapplicato, riconoscendo al giornalista il diritto al pieno cumulo.
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INPGI: Cumulo pensione e redditi da lavoro, prevale la disciplina INPS
Un giornalista pensionato ha contestato le trattenute sulla sua pensione operate dall'INPGI, che applicava una norma interna per il **cumulo pensione e redditi da lavoro**. Questa norma prevedeva una decurtazione della pensione in caso di svolgimento di attività lavorativa. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'INPGI. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del giornalista. Ha stabilito che anche per gli iscritti all'INPGI si deve applicare la stessa disciplina del cumulo prevista per l'INPS, che permette una maggiore cumulabilità. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai tagli
Un giornalista pensionato ha subito decurtazioni sul proprio trattamento pensionistico da parte dell'ente previdenziale di categoria, il quale ha applicato il divieto interno di cumulo tra assegno di quiescenza e proventi professionali. Il pensionato ha impugnato tali trattenute chiedendo l'applicazione delle regole statali più favorevoli previste per la generalità dei lavoratori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che le casse privatizzate non possono imporre limiti regolamentari più restrittivi rispetto alla normativa nazionale. In tema di cumulo pensione e reddito da lavoro, prevale infatti la disciplina generale dell'assicurazione obbligatoria, che ammette la totale cumulabilità dei compensi lavorativi con il trattamento pensionistico.
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Contributo di solidarietà sulle pensioni: la base di calcolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento del contributo di solidarietà sulle pensioni a un pensionato iscritto al Fondo Volo, calcolandolo sull'intera quota di trattamento maturata prima della riforma previdenziale del 1995. Il pensionato riteneva invece che il prelievo dovesse applicarsi soltanto alla differenza economica tra la rendita speciale goduta e l'importo ordinario di base. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell'Ente Previdenziale, stabilendo che il contributo grava sull'intero importo della pensione maturata nel regime speciale di favore e non soltanto sul margine eccedente.
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Contributo di solidarietà e Fondo Volo: calcolo INPS valido
Un pensionato iscritto al Fondo speciale per il personale di navigazione aerea contestava il prelievo operato dall'Ente previdenziale a titolo di contributo di solidarietà. Il beneficiario sosteneva che la trattenuta dovesse gravare solo sulla differenza economica tra il trattamento speciale e quello ordinario dell'assicurazione generale. L'Ente previdenziale applicava invece il prelievo sull'intero importo del trattamento maturato prima della riforma del 1995. I giudici di merito accoglievano inizialmente le ragioni del pensionato. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e accoglie il ricorso dell'Ente previdenziale, confermando che il contributo di solidarietà si applica sull'intera quota pensionistica maturata nel regime speciale per garantire la sostenibilità del sistema.
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Riliquidazione pensione ex INPDAI: vince il criterio pro rata
Un pensionato ha chiesto la riliquidazione pensione ex INPDAI applicando esclusivamente i criteri ordinari dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. L'assicurato ha versato contributi all'INPS, poi alla cassa dei dirigenti industriali e infine nuovamente all'INPS. L'ente previdenziale ha invece calcolato la pensione con il metodo del pro rata, dividendo il trattamento in due quote distinte. I giudici di merito hanno dato ragione al pensionato perché l'uomo non era più iscritto al fondo dirigenti al momento della soppressione dell'ente. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto e ha accolto il ricorso dell'istituto pubblico. Il criterio del frazionamento per quote vale per tutti gli assicurati che hanno transitato nella gestione soppressa, a prescindere dalla data di cessazione.
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Pensione e contributi figurativi: no al trasferimento all’AGO
Un lavoratore, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato poi passato al settore privato, ha chiesto che il calcolo della propria pensione presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) tenesse conto delle maggiorazioni maturate nel fondo di provenienza. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che il trasferimento della posizione assicurativa dal fondo pubblico all'AGO copre solo il servizio effettivo. Di conseguenza, i contributi figurativi non possono essere trasferiti o computati per l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento nell'AGO. La Corte ha confermato che la dicitura "servizio prestato" esclude i contributi figurativi, garantendo un bilanciamento tra sostenibilità finanziaria e tutela previdenziale.
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Cumulo tra pensione e reddito da lavoro: vince il giornalista
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate sul suo trattamento pensionistico dall'ente previdenziale di categoria, applicate in base a un regolamento interno che vietava il cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Il Tribunale ha dato ragione al pensionato, mentre la Corte d'appello ha ribaltato la decisione valorizzando l'autonomia dell'ente. La Corte di Cassazione ha infine accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'autonomia regolamentare dell'istituto privatizzato non è illimitata. Di conseguenza, in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, si applica la stessa disciplina di favore prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all'INPS. La Suprema Corte ha quindi disposto la disapplicazione della norma regolamentare restrittiva e ha rinviato la causa alla Corte d'appello per ricalcolare le somme spettanti al pensionato.
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INPS perde: sì alla ricostruzione della posizione assicurativa
Un cittadino italiano, rimpatriato dall'Albania nel 1992, ha richiesto la ricostruzione della posizione assicurativa per il lavoro svolto all'estero come insegnante di musica dal 1955 al 1997, al fine di ricalcolare la propria pensione di vecchiaia. L'INPS si è opposto, sostenendo che la misura avesse natura meramente assistenziale e contestando i criteri di calcolo basati sui minimali contributivi italiani del settore privato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la legge garantisce una vera e propria ricostruzione previdenziale. Il calcolo deve basarsi sul minimale contributivo vigente in Italia nel settore più affine all'attività effettivamente svolta all'estero, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro straniero. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai divieti delle casse
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate dall'ente previdenziale di categoria sulla sua pensione di anzianità, dovute al divieto regolamentare di percepire contemporaneamente trattamenti pensionistici e compensi professionali. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo legittimo il divieto interno in virtù dell'autonomia organizzativa e di bilancio dell'istituto privatizzato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che in materia di cumulo pensione e reddito da lavoro si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per l'assicurazione generale obbligatoria. Di conseguenza, i regolamenti interni contrari devono essere disapplicati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Obbligo iscrizione Cassa Geometri: dipendenti contro presunzioni
Un geometra, dipendente di un'azienda privata, ha impugnato la cartella di pagamento della Cassa Geometri, emessa a seguito della sua iscrizione d'ufficio. Il lavoratore sosteneva di svolgere attività professionale esclusivamente per il proprio datore di lavoro, con regolare versamento dei contributi previdenziali ordinari. La Cassa Geometri ha invece applicato la presunzione statutaria secondo cui l'iscrizione all'albo comporta l'esercizio della professione e il conseguente obbligo contributivo. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e l'importanza della questione relativa all'obbligo iscrizione Cassa Geometri per i lavoratori dipendenti, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. I giudici hanno quindi rinviato la causa alla sezione ordinaria per un esame approfondito dei limiti del potere regolamentare della Cassa.
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Contributo di solidarietà: INPS vince contro i pensionati d’oro
Alcuni ex dipendenti telefonici, titolari di trattamenti pensionistici derivanti da un fondo speciale soppresso, hanno contestato le modalità di calcolo del contributo di solidarietà applicato dall'ente previdenziale sulle loro pensioni. La Corte d'Appello aveva dato ragione ai pensionati, stabilendo che il prelievo dovesse applicarsi solo sulla differenza tra la pensione speciale e quella calcolata con le regole del regime generale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che il contributo di solidarietà deve essere calcolato sull'intera quota del trattamento pensionistico maturato nella gestione speciale prima della sua soppressione. Questa misura serve a garantire la stabilità finanziaria dell'intero sistema previdenziale. Di conseguenza, la richiesta di rimborso dei pensionati è stata definitivamente respinta.
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