Un giornalista pensionato ha subito decurtazioni sul proprio trattamento pensionistico da parte dell'ente previdenziale di categoria, il quale ha applicato il divieto interno di cumulo tra assegno di quiescenza e proventi professionali. Il pensionato ha impugnato tali trattenute chiedendo l'applicazione delle regole statali più favorevoli previste per la generalità dei lavoratori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che le casse privatizzate non possono imporre limiti regolamentari più restrittivi rispetto alla normativa nazionale. In tema di cumulo pensione e reddito da lavoro, prevale infatti la disciplina generale dell'assicurazione obbligatoria, che ammette la totale cumulabilità dei compensi lavorativi con il trattamento pensionistico.
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