La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28542/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cassa previdenziale, confermando l'illegittimità del contributo di solidarietà imposto su un trattamento pensionistico. La Corte ha ribadito che una simile trattenuta, qualificabile come prestazione patrimoniale imposta, può essere introdotta solo da una legge e non da un regolamento interno dell'ente. Di conseguenza, il diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
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