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Legge 416/1981

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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai tagli
Un giornalista pensionato ha subito decurtazioni sul proprio trattamento pensionistico da parte dell'ente previdenziale di categoria, il quale ha applicato il divieto interno di cumulo tra assegno di quiescenza e proventi professionali. Il pensionato ha impugnato tali trattenute chiedendo l'applicazione delle regole statali più favorevoli previste per la generalità dei lavoratori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che le casse privatizzate non possono imporre limiti regolamentari più restrittivi rispetto alla normativa nazionale. In tema di cumulo pensione e reddito da lavoro, prevale infatti la disciplina generale dell'assicurazione obbligatoria, che ammette la totale cumulabilità dei compensi lavorativi con il trattamento pensionistico.
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Cassa integrazione per lavoratore in distacco: sì della Cassazione
L'Ente Previdenziale ha revocato la pensione anticipata di una lavoratrice dell'editoria, annullando i contributi figurativi accumulati durante un periodo di cassa integrazione straordinaria. Secondo l'ente, la dipendente non aveva diritto all'ammortizzatore sociale perché si trovava temporaneamente in distacco presso un'altra società. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente, stabilendo che la cassa integrazione per lavoratore in distacco è pienamente legittima. Il distacco, infatti, non cancella il legame con il datore di lavoro originario, che conserva la titolarità del rapporto e il potere di gestire le sospensioni lavorative. Di conseguenza, la lavoratrice conserva il diritto al prepensionamento e l'ente previdenziale deve rimborsare le spese legali.
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Cumulo tra pensione e reddito da lavoro: vince il giornalista
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate sul suo trattamento pensionistico dall'ente previdenziale di categoria, applicate in base a un regolamento interno che vietava il cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Il Tribunale ha dato ragione al pensionato, mentre la Corte d'appello ha ribaltato la decisione valorizzando l'autonomia dell'ente. La Corte di Cassazione ha infine accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'autonomia regolamentare dell'istituto privatizzato non è illimitata. Di conseguenza, in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, si applica la stessa disciplina di favore prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all'INPS. La Suprema Corte ha quindi disposto la disapplicazione della norma regolamentare restrittiva e ha rinviato la causa alla Corte d'appello per ricalcolare le somme spettanti al pensionato.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai divieti dell’ente
Il Pensionato, un giornalista professionista, ha contestato le trattenute effettuate dall'Ente Previdenziale sulla sua pensione a partire dal 2016. L'ente applicava un divieto assoluto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, previsto dal proprio regolamento interno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che all'ente previdenziale dei giornalisti, in quanto gestore di una previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti (INPS). Di conseguenza, il divieto regolamentare interno deve essere disapplicato.
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Cumulo tra pensione e reddito da lavoro: vince il giornalista
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate sul suo trattamento pensionistico dall'ente previdenziale di categoria, che applicava un divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che all'ente previdenziale dei giornalisti si applica la stessa disciplina di liberalizzazione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria. Di conseguenza, l'ente non può imporre limiti più severi rispetto a quelli statali. La Suprema Corte ha quindi sancito la disapplicazione del regolamento interno dell'ente che vietava il cumulo tra pensione e reddito da lavoro, rinviando la causa alla Corte d'appello per ricalcolare le somme spettanti al lavoratore.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai divieti delle casse
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate dall'ente previdenziale di categoria sulla sua pensione di anzianità, dovute al divieto regolamentare di percepire contemporaneamente trattamenti pensionistici e compensi professionali. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo legittimo il divieto interno in virtù dell'autonomia organizzativa e di bilancio dell'istituto privatizzato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che in materia di cumulo pensione e reddito da lavoro si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per l'assicurazione generale obbligatoria. Di conseguenza, i regolamenti interni contrari devono essere disapplicati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prepensionamento ex lege 416/1981: l’Inps perde il ricorso
L'Inps ha annullato la pensione di anzianità di un lavoratore e richiesto la restituzione di oltre 125.000 euro. L'ente sosteneva che il dipendente, trasferito in un'unità produttiva in crisi solo dopo la dichiarazione dello stato di crisi, non avesse diritto alla cassa integrazione e, di conseguenza, al prepensionamento ex lege 416/1981. La Corte d'Appello ha invece accolto le ragioni del lavoratore, confermando la regolarità del trasferimento e del trattamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Inps. L'istituto previdenziale ha infatti sollevato questioni di fatto già ampiamente accertate nei gradi precedenti e ha formulato censure confuse, mescolando vizi di legge e di fatto. L'Inps perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali, mentre il lavoratore conserva definitivamente il proprio diritto alla pensione.
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Pensionamento anticipato editoria: no ai contributi di mobilità
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che riconosceva a un ex dipendente di un'azienda editoriale il diritto al pensionamento anticipato. Il Lavoratore pretendeva di raggiungere il requisito contributivo minimo computando anche i contributi figurativi maturati durante il periodo di mobilità successivo alla cassa integrazione. La Suprema Corte ha chiarito che, per questa categoria di lavoratori, la legge speciale consente di calcolare esclusivamente i contributi versati durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria. Di conseguenza, i contributi figurativi della mobilità successiva non sono utili per perfezionare il requisito pensionistico. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Pensionamento anticipato nell’editoria: stop ai contributi di mobilità
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale contro la decisione che riconosceva a un ex dipendente di un'azienda editoriale il diritto al pensionamento anticipato. Il Lavoratore pretendeva di raggiungere il requisito contributivo minimo computando anche i contributi figurativi accreditati durante il periodo di mobilità successivo alla cassa integrazione straordinaria. I giudici di legittimità hanno invece chiarito che, per questa specifica categoria in crisi, la legge consente di calcolare solo i contributi maturati entro la fine della cassa integrazione. Di conseguenza, i contributi della mobilità successiva non sono utili e la sentenza favorevole al lavoratore è stata annullata.
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Prepensionamento: l’Inps perde la causa contro il lavoratore
L'ente previdenziale ha chiesto la revoca del prepensionamento di un lavoratore del settore editoria, sostenendo che non avesse diritto ai contributi figurativi durante la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) poiché era distaccato presso un'altra società. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo valido il trattamento in base agli accordi sindacali di ristrutturazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'accordo sindacale includeva anche i dipendenti distaccati e che la collocazione in CIGS ha revocato tacitamente il distacco. Di conseguenza, il lavoratore conserva il diritto al prepensionamento e l'ente previdenziale è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prepensionamento nel settore editoria: INPS perde in Cassazione
L'INPS ha revocato la pensione a un lavoratore del settore editoriale, sostenendo che non avesse diritto ai contributi figurativi accumulati durante la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) poiché, all'epoca, era distaccato presso un'altra società del gruppo. La Corte d'Appello ha respinto la tesi dell'ente previdenziale, ritenendo legittimo il trattamento in base agli accordi sindacali di ristrutturazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione degli accordi collettivi spetta ai giudici di merito e che l'inserimento in CIGS ha revocato tacitamente il distacco. Di conseguenza, il lavoratore conserva il diritto al prepensionamento nel settore editoria, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
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Revoca della pensione anticipata: la Cassazione dà torto all’INPS
L'Ente Previdenziale ha disposto la revoca della pensione anticipata di un lavoratore, chiedendo la restituzione di oltre 114.000 euro. L'ente sosteneva che i contributi figurativi accumulati durante la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) non fossero validi a causa di un presunto distacco fittizio del dipendente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la cassa integrazione è pienamente compatibile con il distacco e che l'atto di collocazione in CIGS revoca implicitamente il distacco stesso. Di conseguenza, i contributi figurativi sono legittimi e la revoca della pensione anticipata è nulla. L'ente previdenziale è stato condannato a ripristinare il trattamento pensionistico e a pagare le spese di giudizio.
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Patto di prova: esclude la pensione anticipata?
Un lavoratore del settore editoriale si è visto negare il diritto alla pensione anticipata per aver accettato un nuovo impiego, sebbene questo sia terminato dopo soli 12 giorni durante il periodo di prova. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che un contratto a tempo indeterminato con patto di prova mantiene la sua natura giuridica originaria. La clausola di prova, essendo un elemento accessorio, non trasforma il rapporto in un contratto a termine, precludendo così l'accesso al beneficio pensionistico, che è riservato a chi non si è rioccupato con un contratto a tempo indeterminato.
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Prepensionamento editoria: no ai contributi di mobilità
La Corte di Cassazione ha stabilito che, per il prepensionamento editoria, i contributi figurativi maturati durante la mobilità successiva alla Cassa Integrazione non possono essere conteggiati. Ribaltando la decisione della Corte d'Appello, ha precisato che il requisito contributivo deve essere perfezionato esclusivamente entro il periodo di godimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in base a un'interpretazione restrittiva della normativa speciale di settore.
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