L'Inps ha annullato la pensione di anzianità di un lavoratore e richiesto la restituzione di oltre 125.000 euro. L'ente sosteneva che il dipendente, trasferito in un'unità produttiva in crisi solo dopo la dichiarazione dello stato di crisi, non avesse diritto alla cassa integrazione e, di conseguenza, al prepensionamento ex lege 416/1981. La Corte d'Appello ha invece accolto le ragioni del lavoratore, confermando la regolarità del trasferimento e del trattamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Inps. L'istituto previdenziale ha infatti sollevato questioni di fatto già ampiamente accertate nei gradi precedenti e ha formulato censure confuse, mescolando vizi di legge e di fatto. L'Inps perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali, mentre il lavoratore conserva definitivamente il proprio diritto alla pensione.
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