Un giornalista pensionato continuava a lavorare come freelance. L'INPGI gli aveva trattenuto parte della pensione, applicando il proprio regolamento che prevedeva una decurtazione in caso di cumulo pensione e lavoro. I giudici di merito avevano dichiarato illegittime le trattenute, disapplicando il regolamento INPGI. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che all'INPGI, in quanto ente con regime sostitutivo, si applica la stessa disciplina dell'INPS per il cumulo pensione e lavoro. Pertanto, l'articolo 15 del Regolamento INPGI, che prevedeva la decurtazione, è stato disapplicato. Il ricorso dell'INPGI è stato rigettato.
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