La Corte d'Appello di Napoli ha stabilito che le spese legali terzo chiamato devono essere rifuse dalla parte soccombente che ha dato origine al giudizio. Nel caso esaminato, un'impresa edile ha citato un ente pubblico per il pagamento di lavori extra-contrattuali, portando l'ente a chiamare in causa i direttori dei lavori per manleva. Poiché le richieste dell'impresa sono state rigettate, la stessa è stata condannata al pagamento delle spese legali sostenute dai professionisti chiamati in causa.
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