Un'impresa appaltatrice subisce una sospensione dei lavori, poi rivelatasi illegittima, da parte della stazione appaltante. L'impresa, però, non contesta subito, ma iscrive la richiesta di risarcimento danni solo al momento della ripresa delle attività. La Cassazione chiarisce un punto fondamentale sulla tempestività della riserva: l'obbligo di contestazione immediata scatta solo se il danno è subito percepibile. Se la portata negativa della sospensione emerge solo in un secondo momento (ad esempio per la sua durata imprevista), la riserva è valida anche se iscritta successivamente, al momento della ripresa dei lavori. In questo caso, l'impresa ha vinto perché non poteva prevedere l'eccessivo prolungarsi dello stop e quindi quantificare il danno fin da subito.
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