La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di un'azione civile per risarcimento danni da lesioni personali che prosegue in sede civile dopo l'annullamento di una sentenza penale, il giudice del rinvio deve liquidare le spese legali dell'intero procedimento. Il principio cardine è quello della soccombenza finale: chi perde definitivamente la causa deve farsi carico dei costi di tutte le fasi precedenti, incluse quelle svolte davanti al giudice penale. Nel caso di specie, la domanda di risarcimento è stata rigettata poiché le lesioni non erano compatibili con la dinamica dei fatti accertata, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali globali.
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