Un avvocato ha impugnato il rigetto della propria domanda di insinuazione al passivo fallimentare per un credito di 24.000 euro relativo a prestazioni professionali. Nonostante l'esistenza di un mandato di co-difesa non fosse contestata, la curatela fallimentare ha eccepito la mancanza di prove circa l'effettivo svolgimento dell'attività. Il Tribunale ha respinto l'opposizione rilevando l'assenza di atti firmati, missive o istanze istruttorie riconducibili alla professionista. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che il compenso professionale dell'avvocato non spetta automaticamente per il solo conferimento dell'incarico, ma richiede la prova concreta dell'attività svolta, specialmente in caso di contestazione specifica da parte del cliente o del curatore.
Continua »