La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti e le potenzialità dell'**Assicurazione per conto altrui** in relazione alla prescrizione dei diritti. Una proprietaria di un immobile aveva citato l'impresa costruttrice per vizi dell'opera, la quale aveva a sua volta chiamato in causa la propria assicurazione. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il diritto verso la compagnia, ritenendo che solo l'assicurata potesse interrompere il termine biennale. La Suprema Corte ha invece stabilito che, ai sensi dell'art. 1891 c.c., il contraente può agire per far valere i diritti dell'assicurato, inclusa l'interruzione della prescrizione, se vi è il consenso di quest'ultimo o se previsto dalle condizioni di polizza.
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