La Corte di Cassazione ha affrontato una complessa controversia riguardante la fornitura di arredi per un locale commerciale, focalizzandosi sulla distinzione tra vendita e appalto. Il caso nasce dal mancato pagamento di una fornitura, contestata dai committenti per presunti vizi e ritardi. I giudici di merito hanno qualificato il rapporto come vendita, data la prevalenza dei beni forniti rispetto al lavoro di montaggio, rigettando la richiesta di risoluzione per scarsa importanza dei difetti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società poiché già cancellata dal registro delle imprese al momento del conferimento della procura. Per il ricorrente persona fisica, che aveva agito in nome della società prima della sua costituzione, il ricorso è stato rigettato per difetto di autosufficienza e carenza di legittimazione sui danni spettanti esclusivamente alla società.
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