La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso riguardante un'azione di **confessoria servitutis**. Il ricorrente sosteneva di avere un diritto di passaggio su un fondo privato, impedito dallo spostamento del tracciato operato da un ente pubblico. Tuttavia, i giudici di merito hanno accertato, tramite consulenza tecnica, che la strada in questione era una via vicinale di uso pubblico e non una servitù privata gravante sui fondi dei vicini. La Suprema Corte ha ribadito che l'attore non ha assolto l'onere della prova circa l'esistenza del titolo costitutivo della servitù e che, in presenza di una doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla motivazione è estremamente limitato.
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