Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento per reati di resistenza, furto e riciclaggio, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di una possibile assoluzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'impugnazione patteggiamento è consentita solo per vizi specifici previsti dall'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., e non per motivi attinenti alla responsabilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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