La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25306/2024, ha ribadito i limiti all'impugnazione della sentenza di patteggiamento. L'analisi si concentra sulla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso presentato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta. La Corte chiarisce che, a seguito della riforma del 2017, l'appello patteggiamento è possibile solo per motivi tassativamente previsti, escludendo contestazioni sulla motivazione o sulla sussistenza del fatto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »