La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per usura ed estorsione. Dopo aver concordato una riduzione di pena tramite patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), l'imputato aveva tentato di contestare la sua colpevolezza in Cassazione. La Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena implica la rinuncia ai motivi di impugnazione, creando una preclusione processuale che impedisce di riesaminare il merito della condanna. Il patteggiamento in appello, quindi, limita la cognizione del giudice alla sola congruità della pena concordata.
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