Una contribuente, scoperta tramite la 'lista Falciani' a detenere capitali non dichiarati in Svizzera, riceve un avviso di accertamento per l'anno 2009. L'Agenzia delle Entrate applica il raddoppio dei termini di accertamento, poiché la Svizzera era all'epoca considerata un paradiso fiscale. La contribuente contesta la norma, ritenendola retroattiva e contraria alla libera circolazione dei capitali UE. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando che il raddoppio dei termini di accertamento è una norma procedurale, non retroattiva, e costituisce una restrizione legittima e giustificata dalla necessità di combattere l'evasione fiscale. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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