Un contribuente riceve un avviso di accertamento per redditi non dichiarati, basato su dati bancari provenienti dalla cosiddetta 'lista Falciani'. Il contribuente contesta l'atto, sostenendo che i dati, essendo stati rubati, sono inutilizzabili. La Corte di Cassazione, però, conferma la piena utilizzabilità lista Falciani nel processo tributario. Secondo i giudici, l'origine illecita del dato non ne impedisce l'uso come prova, a meno che non violi diritti fondamentali della persona. La Corte distingue inoltre tra norme sostanziali, non retroattive (la presunzione di evasione), e norme procedurali, retroattive (il raddoppio dei termini di accertamento). Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate vince la causa e l'accertamento è valido.
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