Un lavoratore con invalidità superiore all'80% ha richiesto la pensione anticipata, sostenendo di non essere soggetto al meccanismo delle 'finestre mobili', che posticipa di un anno l'erogazione. Inizialmente i giudici di merito gli avevano dato ragione. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Istituto Previdenziale. I giudici supremi hanno chiarito che la regola delle **finestre mobili pensione invalidità** ha portata generale e si applica anche a questa categoria di lavoratori. La loro pensione, infatti, è una forma di pensione di vecchiaia e non un trattamento di invalidità puro, quindi segue le regole comuni di decorrenza. Di conseguenza, l'Istituto Previdenziale vince la causa.
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