Una società riceveva un accertamento fiscale dall'Agenzia delle Entrate, che considerava indeducibili alcune spese di sponsorizzazione sportiva. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la causa giungeva in Cassazione. Nelle more del giudizio, la società decideva di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, pagando l'importo dovuto in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione, verificato l'avvenuto pagamento e la regolarità della documentazione, ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, la lite tributaria si è conclusa definitivamente senza una decisione sul merito delle sponsorizzazioni, con le spese di giudizio che restano a carico di chi le ha anticipate.
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