Un ex dirigente ha richiesto il rimborso dell'IRPEF versata sulla liquidazione della propria previdenza integrativa, pretendendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% anziché della tassazione ordinaria. L'Amministrazione finanziaria ha rifiutato la richiesta. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'aliquota ridotta si applica esclusivamente alla parte di capitale che deriva da un effettivo investimento sui mercati finanziari. Nel caso specifico, il fondo pensione aziendale non effettuava investimenti finanziari reali, ma gestiva gli accantonamenti solo a bilancio. Inoltre, gravava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza e la misura di tali rendimenti, prova non fornita. La Corte ha quindi accolto il ricorso del Fisco, negando definitivamente il rimborso. La decisione chiarisce i limiti della tassazione previdenza integrativa.
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