L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di persone, poi cancellata dal registro delle imprese, l'inesistenza di perdite fiscali e il disconoscimento di crediti d'imposta, notificando gli avvisi di accertamento direttamente ai soci. I giudici di secondo grado avevano annullato gli atti, ritenendo inefficace la notifica verso una società ormai estinta e insussistente la responsabilità dei soci. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale verdetto, stabilendo che per i debiti fiscali della società estinta si verifica un vero e proprio fenomeno successorio. Di conseguenza, i debiti non si annullano con la cancellazione ma passano in capo agli ex soci, i quali mantengono la piena legittimazione passiva e rispondono dei tributi secondo il proprio regime di responsabilità sociale.
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