Una concessionaria di pubblicità ha portato in detrazione l'imposta indicata nelle fatture emesse da un'agenzia intermediaria per i cosiddetti premi di impegnativa, riconosciuti al raggiungimento di specifici target di fatturato. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la detrazione IVA premi di impegnativa, qualificando tali importi come mere cessioni di denaro escluse da tassazione, data la mancanza di obbligazioni contrattuali a carico dell'intermediario. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo sussistente un rapporto di servizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la decisione con rinvio. I giudici hanno affermato che i premi legati a obiettivi di volume costituiscono una proposta unilaterale senza reciproco obbligo di fare. Di conseguenza, l'operazione non configura una prestazione di servizi imponibile e impedisce qualsiasi detrazione d'imposta.
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