La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17529/2025, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro una società di software, chiarendo l'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti (frodi IVA) e spese di rappresentanza. La Corte ha stabilito che, una volta che l'Ufficio fornisce indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza della frode da parte dell'acquirente, spetta a quest'ultimo dimostrare di aver agito con la massima diligenza. Analogamente, per la deducibilità dei costi di un viaggio, spetta all'azienda provare lo svolgimento di effettive attività promozionali, non essendo sufficiente la mera esibizione di fatture. La sentenza di secondo grado, che aveva dato ragione al contribuente, è stata cassata con rinvio.
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