La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini fiscali, la vendita con riserva di proprietà di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" si considera avvenuta al momento della stipula del contratto, non al saldo del prezzo. Di conseguenza, se il contratto è firmato entro cinque anni dall'acquisto, il contribuente decade dal beneficio fiscale, anche se il pagamento integrale e il trasferimento civilistico della proprietà avvengono dopo tale termine. La Corte ha chiarito che la normativa tributaria, in particolare l'art. 27 del T.U. sull'imposta di registro, prevale sulla disciplina civilistica, anticipando l'effetto traslativo per garantire la stabilità del rapporto tributario.
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