La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24316/2025, chiarisce un punto fondamentale del processo tributario: la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente nell'appello tributario le questioni assorbite, pena l'impossibilità di farle valere in Cassazione. Il caso riguardava una banca che, dopo una vittoria in primo grado su un vizio procedurale, si è vista riformare la sentenza in appello. La Suprema Corte ha accolto uno dei motivi del ricorso della banca, relativo all'applicazione del principio di alternatività IVA/registro, cassando la sentenza con rinvio per accertamenti di fatto.
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