Un'azienda agricola, dopo averne incorporata un'altra, si è vista addebitare dall'INAIL i costi della rendita per un lavoratore deceduto a causa dell'esposizione all'amianto avvenuta presso la precedente società. L'azienda si è opposta, sostenendo che l'esposizione dannosa non era avvenuta alle sue dipendenze. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando il principio della continuità del rischio aziendale. Secondo la Corte, se l'azienda che incorpora prosegue la stessa attività, con gli stessi lavoratori e negli stessi luoghi, eredita anche la posizione assicurativa e le relative passività. Il cambio di proprietà è irrilevante: ciò che conta è la continuità della lavorazione rischiosa.
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