Continuità del rischio INAIL: gli effetti sui premi aziendali
Quando un’azienda subentra in un sito industriale o acquisisce un complesso produttivo, la gestione degli oneri assicurativi può riservare sorprese inaspettate. Un tema centrale in questo ambito è la continuità del rischio INAIL, un principio che può legare indissolubilmente il nuovo datore di lavoro allo storico infortunistico della gestione precedente.
I fatti della controversia
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una società a responsabilità limitata che ha impugnato il calcolo del premio assicurativo effettuato dall’ente previdenziale. La società lamentava l’inserimento, nel conteggio del premio per l’anno 2018, degli oneri relativi a una grave patologia professionale occorsa a un lavoratore che non era mai stato alle sue dipendenze.
Il dipendente in questione aveva infatti cessato il rapporto di lavoro molti anni prima (nel 1989), quando il sito industriale apparteneva a una diversa proprietà. La ricorrente sosteneva che, essendo stata costituita solo nel 2013 e avendo acquistato impianti profondamente rinnovati, non vi fosse alcun legame materiale o giuridico con la vecchia gestione tale da giustificare l’addebito di tali costi assicurativi.
La decisione sulla continuità del rischio INAIL
Nonostante le argomentazioni della società, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto il ricorso. La questione è giunta infine in Cassazione, dove i giudici hanno confermato la legittimità dell’operato dell’ente assicuratore. Il punto nodale della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 25 del d.m. 12 dicembre 2000.
Secondo la Corte, l’invariabilità della natura dell’attività esercitata è l’elemento decisivo. Se l’azienda continua a svolgere lavorazioni che rientrano nella medesima voce di tariffa (nel caso specifico, la classe 2193), i mutamenti nella titolarità, nella ragione sociale o nella sede legale non interrompono la continuità del rischio assicurativo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza chiariscono che il sistema normativo correla le oscillazioni del premio all’incremento dei sinistri legati a una specifica azienda e a una specifica lavorazione. Una volta definita la classificazione tabellare, l’ente è legittimato ad aumentare il premio se sopravvengono malattie professionali legate a quel rischio già coperto.
I giudici hanno evidenziato che la società non aveva mai contestato l’inquadramento tariffario iniziale, né aveva attivato le procedure previste per denunciare una variazione della natura del rischio. Il mutamento della denuncia iniziale o la modifica del tipo di rischio in ragione di nuovi impianti richiedono infatti istanze formali specifiche (ai sensi degli artt. 11 e 24 del d.m. citato). In assenza di tali denunce, le modifiche fattuali apportate dall’acquirente restano irrilevanti ai fini del calcolo del premio.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento sono di grande rilievo pratico per le imprese. Chi acquisisce un’attività o subentra in un complesso industriale deve essere consapevole che la continuità del rischio INAIL opera automaticamente se non vengono seguite le procedure formali di rettifica del rischio.
Il rapporto tra datore di lavoro ed ente assicuratore è definito in via formale: non basta cambiare macchinari o processi produttivi per resettare lo storico infortunistico. È onere dell’impresa presentare tempestivamente le denunce di variazione per dimostrare che il rischio assicurato è effettivamente mutato, evitando così di farsi carico di oneri finanziari derivanti da gestioni passate con cui non ha avuto alcun rapporto diretto.
Cosa succede al premio INAIL se acquisto un’azienda con precedenti infortuni?
In caso di continuità dell’attività, il rischio assicurativo prosegue in capo al nuovo titolare, che eredita lo storico infortunistico e le relative oscillazioni del tasso di premio.
È possibile evitare di pagare per malattie professionali di dipendenti della precedente gestione?
Sì, ma solo se l’impresa provvede a denunciare formalmente una variazione della natura del rischio o richiede una riduzione del tasso dimostrando miglioramenti strutturali nelle condizioni di sicurezza.
La sostituzione degli impianti industriali riduce automaticamente il premio INAIL?
No, le modifiche tecniche o materiali non rilevano ai fini del premio se non sono accompagnate da una specifica istanza di variazione del rischio presentata secondo le procedure di legge.