L'Istituto per le Case Popolari ha contestato un avviso di accertamento per il pagamento della tassa sui marciapiedi occupati da ponteggi per ristrutturare un proprio immobile. L'ente invocava l'esenzione TOSAP prevista per i soggetti pubblici con scopi assistenziali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione. I giudici hanno chiarito che, per ottenere l'agevolazione, non basta la natura pubblica dell'ente (requisito soggettivo), ma occorre che la specifica occupazione persegua finalità assistenziali (requisito oggettivo). Nel caso in esame, l'installazione di ponteggi per la manutenzione di un edificio concesso in locazione, sebbene a canone agevolato, costituisce adempimento di obblighi contrattuali e di custodia. Trattandosi di attività economica e non direttamente assistenziale, l'esenzione TOSAP non spetta e l'ente pubblico deve pagare la tassa.
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