Un ente gestore ha emesso avvisi di accertamento della tariffa rifiuti verso un'azienda produttrice. L'azienda ha contestato le richieste, sostenendo di aver avviato al recupero i propri scarti tramite canali privati. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali assimilabili non dà diritto all'esenzione totale dal tributo, bensì unicamente a una riduzione TIA rifiuti speciali calcolata in modo proporzionale sui quantitativi documentati. Inoltre, la quota fissa della tariffa rimane sempre dovuta per intero a presidio dei costi generali del servizio, mentre lo sgravio si applica esclusivamente alla quota variabile. I giudici hanno altresì rigettato la cancellazione automatica delle sanzioni, accogliendo il ricorso dell'ente gestore e rinviando la causa per un nuovo esame contabile.
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