Una società che gestiva parcheggi a pagamento ha contestato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (TARSU), sostenendo di non avere la detenzione delle aree e quindi di non essere il soggetto obbligato al pagamento. Il Comune, invece, riteneva la società responsabile in quanto l'attività lucrativa svolta attirava utenti e, di conseguenza, produceva rifiuti. La questione sulla debenza della TARSU aree di parcheggio, giunta fino in Cassazione, si è conclusa in modo inaspettato. Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, portando la Corte a dichiarare la 'cessazione della materia del contendere'. Di conseguenza, la sentenza precedente è stata annullata e il processo si è chiuso senza un vincitore, ma con la fine della lite.
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