Un'azienda ha impugnato con successo alcuni avvisi di accertamento per la tassa sui rifiuti (TARI), ottenendone l'annullamento. La Commissione Tributaria ha ritenuto che l'ente riscossore non avesse adempiuto al suo dovere, non dimostrando con chiarezza e precisione la reale superficie tassabile degli immobili. Secondo i giudici, l'accertamento era basato su dati approssimativi e catastalmente inesistenti. L'ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che conta l'esistenza materiale delle aree e non la loro registrazione catastale. La questione centrale è l'onere della prova del presupposto impositivo TARI. La Corte di Cassazione, prima di decidere nel merito, ha emesso un'ordinanza interlocutoria per integrare il Comune nel giudizio, in quanto parte necessaria.
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