L'Ente Sanitario Privato ha contestato le richieste di note di credito da parte delle Aziende Sanitarie Locali per prestazioni erogate, sostenendo l'assenza di un provvedimento sanzionatorio formale. La questione chiave era la **giurisdizione sui controlli sanitari**: se spettasse al giudice ordinario o amministrativo. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che i controlli sull'appropriatezza delle prestazioni non sono atti autoritativi, ma verifiche di inadempimento contrattuale. Di conseguenza, le controversie relative a richieste di restituzione di somme indebitamente percepite rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La Cassazione ha rigettato il ricorso delle Aziende Sanitarie Locali, confermando la competenza del giudice ordinario.
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