La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un professionista sanitario, confermando il sequestro preventivo del suo ambulatorio oculistico. Il professionista era accusato di esercizio abusivo di ambulatorio, avendo operato senza la necessaria autorizzazione. La difesa sosteneva che si trattasse di uno studio privato, non soggetto a tale obbligo, e che vi fosse un errore inevitabile sulla norma. La Corte ha ribadito che una struttura con organizzazione di mezzi e personale, apparecchiature complesse e attività chirurgiche, come quella in questione, configura un ambulatorio. Ha inoltre escluso l'errore scusabile, data la natura professionale dell'attività. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
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