L'Azienda Sanitaria ha impugnato la decisione che la condannava a pagare gli interessi di mora nelle transazioni commerciali, calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002, a favore di una Società di Factoring, cessionaria dei crediti di una struttura sanitaria privata accreditata. L'Azienda sosteneva che tale disciplina non fosse applicabile ai rapporti di accreditamento sanitario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che gli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231/2002 si applicano anche alle prestazioni sanitarie erogate da strutture private preaccreditate, purché sia stato stipulato un contratto scritto dopo l'8 agosto 2002. Nel caso specifico, l'accordo scritto era successivo a tale data, rendendo legittima l'applicazione del tasso maggiorato. Il controricorso della Società di Factoring è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.
Continua »