Il Candidato Escluso ha impugnato la nomina del Direttore Nominato presso un'agenzia regionale. Durante l'appello, l'Amministrazione ha rinnovato la procedura nominando un terzo. Il Candidato Escluso ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma il Direttore Nominato ha insistito per accertare la legittimità della sua nomina. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Candidato Escluso, confermando che l'esecuzione spontanea della sentenza di primo grado non fa venire meno l'interesse alla decisione se una parte vi si oppone. Ha invece accolto il ricorso dell'Amministrazione sulle spese processuali: l'Amministrazione, risultata vittoriosa nel merito, non doveva essere condannata a pagare le spese del Direttore Nominato. Tuttavia, a causa della sua condotta ondivaga, le spese tra Amministrazione e Candidato Escluso sono state compensate.
Continua »