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D.Lgs. 502/1992 — Sezione Sesta Penale

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Peculato per distrazione: non è reato se il fine è pubblico
La Corte di Cassazione ha annullato un sequestro preventivo per peculato per distrazione a carico di una dirigente sanitaria. La Corte ha stabilito che il reato non sussiste per due motivi principali: la dirigente non aveva la disponibilità giuridica diretta delle somme e, soprattutto, i fondi sono stati destinati a un fine di pubblica utilità (la creazione di un centro clinico) e non a scopi privati. Pertanto, l'assenza di un fine privatistico esclude la configurabilità del delitto di peculato per distrazione.
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