Un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) ha unilateralmente ridotto i compensi di un medico convenzionato, giustificando la decisione con la necessità di contenere la spesa sanitaria e rispettare i piani di rientro regionali. Il medico ha contestato la riduzione unilaterale del compenso medico convenzionato. La Corte d'Appello ha dato ragione al medico, affermando che le esigenze di bilancio non autorizzano modifiche unilaterali degli accordi collettivi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il rapporto tra ASL e medico convenzionato si basa su accordi collettivi che non possono essere modificati unilateralmente dall'ASL, anche in presenza di piani di contenimento della spesa. L'atto dell'ASL non è espressione di un potere autoritativo, ma di un rapporto paritario.
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