Un Lavoratore ha impugnato la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, decisa da un Ente Ospedaliero Ecclesiastico per il raggiungimento della massima anzianità contributiva. L'Ente aveva applicato una norma per le pubbliche amministrazioni, ma senza le necessarie approvazioni ministeriali. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando l'Ente a pagare le retribuzioni. La Cassazione ha confermato, ribadendo che gli enti ecclesiastici, pur svolgendo servizi pubblici, mantengono natura privatistica. Non possono applicare automaticamente le norme sul personale pubblico senza le dovute procedure. La risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è stata quindi ritenuta ingiustificata.
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