L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società la scorretta applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% anziché quella ordinaria al 22% per escursioni marittime. La società offriva ai clienti non un semplice trasporto, ma un pacchetto turistico completo comprensivo di soste bagno, aperitivi con prodotti tipici, musica e guida turistica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che le gite in barca con servizi ricreativi e gastronomici aggiuntivi costituiscono una prestazione complessa unitaria. Di conseguenza, il contribuente non può fruire dell'aliquota IVA agevolata prevista per il solo trasporto passeggeri. La Suprema Corte ha inoltre confermato l'onere della prova a carico del contribuente per dimostrare i presupposti delle agevolazioni e ha negato la presenza di una incertezza normativa obiettiva, condannando la società al pagamento delle spese legali.
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