La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11129/2024, chiarisce un punto cruciale sulla notifica della cartella di pagamento in caso di obbligazione solidale. Se l'atto viene notificato tempestivamente al debitore principale, l'Agente della Riscossione non incorre in decadenza, anche se la notifica al coobbligato avviene in ritardo. Questa decisione si basa sull'interpretazione letterale dell'art. 25 del d.P.R. 602/1973, che prevede un'alternatività nella notifica. Il caso riguardava un socio accomandatario che aveva impugnato una cartella per tardività della notifica, ma la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente di riscossione, affermando che la notifica alla società era sufficiente a salvare l'azione esecutiva.
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