L'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento di IRPEG integrativa a una società poi cancellata dal registro imprese nel 2002. L'Agenzia ha notificato il ricorso in Cassazione a un'altra società, ritenendola incorporante. Tuttavia, questa seconda società era solo cessionaria d'azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, per le cancellazioni societarie avvenute prima del 2004, l'estinzione non è immediata e le obbligazioni si trasferiscono ai soci. La notifica doveva avvenire ai soci della società estinta, non al cessionario d'azienda, che non è successore universale. Questo errore ha reso il ricorso dell'Agenzia inammissibile nel contenzioso tributario.
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