L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la pronuncia tributaria di secondo grado che annullava una pretesa esattoriale a carico di un'azienda. I giudici di merito avevano accertato che la notifica tributaria alla società non si era perfezionata correttamente, sia per la mancata allegazione della relata di notifica, sia per l'omesso tentativo di notifica sussidiaria presso il domicilio del legale rappresentante. Inoltre, i giudici avevano escluso le sanzioni per l'oggettiva impossibilità del coobbligato solidale di conoscere il debito a sette anni di distanza. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha rilevato la complessità della materia e l'assenza di un'evidenza decisoria immediata, disponendo il rinvio della causa alla Sezione Tributaria ordinaria per un esame approfondito.
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