Il Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento per diciotto cartelle esattoriali, eccependo il difetto di notifica e la prescrizione dei crediti tributari. La Corte di Cassazione ha chiarito importanti regole sulla prescrizione dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi. In particolare, ha stabilito che i tributi erariali mantengono la prescrizione ordinaria decennale anche dopo la scadenza dei termini di impugnazione della cartella. Al contrario, le sanzioni e gli interessi si prescrivono sempre in cinque anni, data la loro autonomia funzionale. Infine, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agente della Riscossione sulla validità delle notifiche dirette tramite servizio postale ordinario, per le quali non è richiesto l'invio della seconda raccomandata informativa. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame delle notifiche.
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