L'Amministrazione Doganale ha contestato a una Società l'acquisto di merci estere senza IVA, basato su false dichiarazioni d'intento per mancanza dello status di esportatore abituale. La Società ha sostenuto di aver sanato la posizione tramite il ravvedimento operoso. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di indebito utilizzo del plafond IVA all'importazione, il ravvedimento operoso è ammesso, ma è valido solo se il contribuente versa non solo l'imposta, ma anche le sanzioni e gli interessi. La violazione non è infatti meramente formale, poiché incide sul versamento del tributo dovuto alla dogana. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Doganale, annullando la decisione precedente e rinviando la causa per verificare l'effettivo pagamento di quanto dovuto.
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