L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un agente di commercio l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ricostruendo maggiori ricavi tramite verifiche sui conti correnti. Il Contribuente ha sostenuto l'assenza di colpa attribuendo la responsabilità delle omissioni al proprio consulente e chiedendo l'annullamento delle sanzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. In materia di accertamenti bancari ed errore del commercialista, il contribuente non è automaticamente esonerato dalle sanzioni per il solo fatto di aver denunciato il professionista. Egli deve infatti dimostrare di aver vigilato sull'operato del consulente. Inoltre, per gli agenti di commercio, assimilati agli imprenditori commerciali, opera la presunzione legale di reddito sia per i versamenti sia per i prelievi non giustificati con prova analitica.
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