Una Società Contribuente ha utilizzato in compensazione un credito IVA non spettante. Prima di ricevere l'atto di recupero, ha regolarizzato la posizione tramite il ravvedimento operoso, pagando le sanzioni ridotte. Successivamente, l'Amministrazione Finanziaria ha notificato l'atto di recupero. Per sbloccare un rimborso IVA, la Società ha pagato l'intera sanzione e poi ha impugnato l'atto. L'Ufficio sosteneva che il pagamento integrale costituisse acquiescenza del contribuente, rendendo l'atto definitivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio, stabilendo che il pagamento non spontaneo, effettuato per evitare pregiudizi, non comporta alcuna acquiescenza del contribuente né rinuncia a contestare il tributo. Vince la Società Contribuente.
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