Una società di trasporti ha richiesto il Rimborso IRAP per il periodo 2007-2011, sostenendo di aver operato tramite un contratto di appalto di servizi. L'Agenzia delle Entrate ha opposto un silenzio rifiuto, ritenendo che l'attività fosse invece svolta in regime di concessione con tariffa remuneratoria, configurazione che escluderebbe il beneficio fiscale. Dopo una vittoria in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato il verdetto a favore del Fisco. La Cassazione, investita del ricorso, ha rilevato la pendenza di un altro giudizio per revocazione della medesima sentenza d'appello. Per garantire l'unitarietà della decisione e la coerenza del sistema giudiziario, la Suprema Corte ha disposto la trattazione congiunta dei due procedimenti, rinviando la causa alla Sezione Tributaria per un esame complessivo della vicenda.
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