Una società multiservizi ha impugnato il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate relativo al rimborso IRAP per le deduzioni sul costo del lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale. L'amministrazione finanziaria sosteneva che la società, operando nel settore dei rifiuti in regime di concessione e a tariffa, fosse esclusa dal beneficio. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la natura di società municipalizzata non preclude automaticamente l'agevolazione. Per negare il rimborso IRAP, è necessario dimostrare che il rapporto sia una vera concessione con trasferimento del rischio operativo e che la tariffa sia remunerativa. Se il corrispettivo è pagato dall'ente pubblico e non dagli utenti, si configura un appalto, rendendo legittima la deduzione fiscale.
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