L'Azienda di Trasporti ha richiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per il 2009, invocando la riduzione del cuneo fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che l'azienda operasse in regime di concessione e a tariffa, circostanza che esclude l'agevolazione per le imprese di servizi pubblici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco. I giudici hanno chiarito che l'esclusione dal beneficio si applica solo se la tariffa è "remunerativa", ossia capace di generare profitto. Nel caso specifico, i bilanci dell'Azienda di Trasporti evidenziavano perdite strutturali, con ricavi tariffari ampiamente inferiori ai costi di gestione. Di conseguenza, non essendoci alcun rischio di sovracompensazione, l'azienda ha pieno diritto all'agevolazione fiscale e al relativo rimborso delle imposte versate in eccedenza.
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